Art. 10, c. 8, lett. a
Le disposizioni in merito contenute nella legge 190 risultano inapplicabili nelle istituzioni scolastiche, per una serie di motivi procedurali e sostanziali. Il dirigente della scuola è infatti, per la funzione che svolge, anche responsabile degli acquisti e titolare dell’azione disciplinare: entrambe condizioni che, secondo la norma, sono incompatibili con la funzione. Inoltre, di regola, il responsabile anticorruzione andrebbe identificato fra i dirigenti di livello generale, cioè una posizione che per il sistema scolastico non esiste se non a livello almeno regionale.